Una definizione legale di "Locazione Turistica" non c'è e si tratta in realtà di un tipo di contratto, di un rapporto locatizio tra cittadini privati che è organizzato, regolato, dalle "locazioni brevi" come da art. 4 del Decreto 50/2017 di cui parleremo più avanti.


Ecco il primo "paletto" nazionale:  max 4 unità 

La legge n. 178/2020 , all' articolo 1 comma 595 cita: “Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.”

Però dobbiamo fare attenzione alle norme regionali e comunali: a Roma per esempio si posso avere due soli appartamenti per uso locazione breve.

La legge n. 178/2020 , all' articolo 1 comma 595 cita: “Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.”

Però dobbiamo fare attenzione alle norme regionali e comunali: a Roma per esempio si posso avere due soli appartamenti per uso locazione breve.


Non bisogna però confondere le norme che regolamentano le strutture ricettive,  sia extra alberghiere che alberghiere: i due piani sono sostanzialmente diversi e le locazioni turistiche non sono strutture ricettive.


Per le locazioni Turistiche possiamo partire dalla legge n. 392/78 sulle locazioni di immobili urbani per poi arrivare  alla legge  n. 431/98 che è la legge sulle locazioni ma non disciplina in maniera completa la locazione turistica.


Un' organizzazione più organica è proposta dal c.d. "Codice del Turismo", ossia l'allegato al decreto legislativo n. 79/2011, (in parte modificato dalla Legge n. 238/2021) che , come se non bastasse il labirinto di norme, ci rimanda a quanto previsto da Codice Civile in materia di locazioni ( Artt. C.C. 1571 e s.s.).


Ma la vera "rivoluzione" arriva con il Decreto Legge n. 50/2017,  il quale all' Art. 4 , definisce e disciplina fiscalmente le 

Locazioni Brevi.


Ci sono poi i regolamenti Regionali e Comunali, che con le disposizioni locali ci costringono ad una verifica puntuale:

 per esempio in taluni casi è obbligatoria la targhetta esposta  all'esterno dell'abitazione, in altri non lo è !

LE TASSE DA PAGARE:

A seconda se si tratta di locazione breve o casa vacanza non imprenditoriale, si dovranno applicare sistemi di tassazione diversi perché la prima è una locazione e si tassa sul reddito di affitto (cosiddetto fondiario), la CAV non imprenditoriale produce invece redditi diversi come da TUIR art. 67 .


Ricordiamo che la locazione turistica può essere assoggettata sia al regime della cd " cedolare secca" , sia all' aliquota marginale IRPEF, a seconda della convenienza, in presenza o meno di altri redditi.

La Casa Vacanza invece , qualora fosse in forma non imprenditoriale , è soggetta ad IRPEF.

Qualora fosse in forma imprenditoriale, quindi con Partita Iva, si dovrà scegliere il regime fiscale più favorevole, tra il "forfettario" e l'ordinario.

Lo Studio Vi aiuterà nel  percorso di avvio di una Locazione Turistica o di una struttura ricettiva extra-alberghiera come una CAV e nel suo affascinante prosieguo

Locazione Turistica a Roma